Il dott. Antonio Mastrolia ci illustra il Decreto Legislativo che riforma le disposizioni in materia di Enti Sportivi Professionistici e Dilettantistici.
Il dott. Antonio Mastrolia ci illustra il Decreto Legislativo che riforma le disposizioni in materia di Enti Sportivi Professionistici e Dilettantistici • 25 Luglio 2023
Il Decreto Legislativo entrato in vigore il dà attuazione all’articolo n. 5della legge 8 agosto 2019, n.86e sancisce la Riforma dello Sport e l’Obbligo di Adeguamento dello Statuto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche.
La riforma dello Sport entrata in vigore il 1° luglio 2023, introduce nuove norme relativamente agli Statuti degli EntiSportivi Dilettantistici, i quali, entro la fine del 2023, dovranno contenere alcuni elementi fondamentali al fine del riconoscimento sportivo.
Per questo, tutte le Associazioni (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) dovranno adeguare i loro Statuti, per non rischiare di essere cancellati dal registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD).
Il registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è l’elenco degli Enti Sportivi che certifica lo svolgimento di Attività Sportiva Dilettantistica al quale ogni ASD/SSD deve scriversi, se regolarmente affiliata a una Federazione o Ente di Promozione Sportiva,
Sono tenuti ad iscriversi anche gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS, il Registro Telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore(DL 2017/117). Questa attività è finalizzata ad assicurare la piena trasparenza degli ETS che esercitano, fra le attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, anche se non svolte in via principale.
L’iscrizione al nuovo Registro è il presupposto per poter accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura e per godere delle agevolazioni fiscali.
Possono iscriversi al RNASD gli Enti sportivi oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- Avere sede legale in UE e almeno una sede operativa in Italia;
- Essere Affiliati a un Ente Affiliante (Federazione o EPS);
- Avere norme statutarie conformi alla normativa in materia;
- Avere un numero minimo di tesserati atleti e di figure tecniche coerenti con la disciplina sportiva praticata;
- Svolgere in via principale attività sportiva, Compresa l’attività didattica e formativa.
Non possono iscriversi al RNASD gli Enti sportivi che:
- Siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello:
- Quelle realtà che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione;
- Quelle realtà che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per contodell’Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall’Organismo sportivo medesimo;
- Quelle realtà che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione;
- Quelle realtà che a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”).

- Titolo I (artt. 1-5): Disposizioni Comuni e Principi Generali
- Titolo II (artt. 6-14): Disciplina gli Enti Sportivi Dilettantistici e Professionisti – (allo stesso ambito si riferisce l’art. 38, inserito nel Titolo V)
- Capo I (artt. 6-12): Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
- Capo II (artt. 12-14): Società Sportive Professionistiche
- Titolo III (artt. 15-18): Persone Fisiche – (ai direttori di gara si riferisce anche l’art. 28, inserito nel titolo V)
- Capo I (artt. 15-16): Atleti
- Capo II (artt. 17-18): Tecnici, Dirigenti, Direttori di Gara
- Titolo IV (artt. 19-24): Discipline Sportive che prevedono l’Impiego di Animali
- Capo I (artt. 19-21): Disposizioni Generali
- Capo II (artt. 22-24): Sport Equestri
- Titolo V (artt. 25-42): Disposizioni in Materia di Lavoro Sportivo
- Capo I (artt. 25-38): Lavoro Sportivo
- Capo II (artt. 39-40): Disposizioni a Sostegno delle Donne nello Sport
- Capo III (artt. 41-42): Ulteriori Disposizioni in Materia di Laureati in Scienze Motorie
- Titolo VI (artt. 43-50): Disposizioni in Materia di Pari Opportunità per le Persone con Disabilità nell’Accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili
- Capo I (artt. 43-46): Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato
- Capo II (artt. 47-49): Gruppi Sportivi Militari
- Capo III (art. 50): Disposizioni in Materia di Assunzioni nella Pubblica Amministrazione
- Titolo VII (artt. 51-52): Disposizioni Finali
Quali sono le principali novità che sono state inserite nello Statuto.
Innanzitutto si segnala l’introduzione della definizione di lavoratore sportivo, prevedendo, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per gli stessi lavoratori sportivi.
In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma(occasionale o partita iva) o di COCOCO, con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le modalità di rapporto lavorativo per cui è prevista, dalla norma vigente, l’obbligo di comunicazione ai Centri per l’Impiego, dell’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, comportano la comunicazione dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo da parte dell’Associazione, o della Società destinataria delle prestazioni sportive, al Registro Telematico delle Attività Sportive Dilettantistiche.
La stessa comunicazione, in mancanza della quale sono comminate le sanzioni previste dalla normativa generale, è messa infine a disposizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli Enti Cooperanti.

Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche potranno esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che lo statuto lo consenta e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Vale, inoltre, la pena ricordare l’art. 90 L. 289/2022 prevedeva unicamente che negli statuti si facesse riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica, mentre, ora, è richiesto che negli oggetti sociali venga inserito in via stabile l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Tale vincolo non opera per le associazioni che opteranno per la doppia iscrizione Registro CONI – RUNTS e che quindi saranno anche enti del terzo settore.
A ciò si deve aggiungere che la nuova normativa estende il divieto di ricoprire la medesima carica in altre Associazioni o Società Sportive non solo agli Amministratori delle ASD/SSD, ma prevede che tale divieto interessi qualsiasi carica.
L’obbligo di adeguamento statutario costituisce un’ottima opportunità per:
- Verificare il rispetto delle norme di cui all’art. 148 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), richieste per l’accesso a particolari vantaggi di natura fiscale;
- Rinfrescare alcune clausole che potrebbero essere in contrasto con gli attuali orientamenti giurisprudenziali: la convocazione delle assemblee, nonché le loro modalità di svolgimento ed il diritto di voto del socio minorenne, su tutti.

Infine ci preme ricordare che lo Statuto, una volta modificato, dovrà essere debitamente registratoe trasmesso all’Organismo o agli Organismi Sportivi Affilianti.
La nuova versione del regolamento di funzionamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, prevede anche il deposito dello Statuto vigente, nonché dell’Atto Costitutivo o Dichiarazione Sostitutiva; se si tratta di un Entedel Terzo Settore, questi procederà anche al deposito del nuovo Statuto in versione PDF/A sulla piattaforma del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

