Fondo di Garanzia PMI. Una misura concreta a garanzia degli investimenti di impresa.

  • Fondo di Garanzia PMI. Una misura concreta a garanzia degli investimenti di impresa  •   02 Novembre 2022

Approfondiamo quali modifiche e integrazioni alle condizioni di ammissibilità e quali disposizioni di carattere generale sono state approvate con decreto lo scorso 3 ottobre 2022 dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – e che verranno adottate dalla Banca del Mezzogiorno, Medio Credito Centrale Spa per la concessione della garanzia del Fondo per le PMI.

Con l’approvazione lo scorso 3 ottobre 2022 delle nuove disposizioni operative per la concessione della garanzia del Fondo per le PMI si è voluto conferire, non solo, una maggiore completezza e chiarezza alla disciplina di funzionamento del Fondo, ma anche garantire una maggiore efficacia delle procedure di recupero dei crediti pubblici derivanti dalla liquidazione delle perdite a carico del Fondo, nel rispetto del principio di sana e prudente gestione.

Nello specifico le modalità di intervento prevedono che la garanzia sia concessa, in favore dei beneficiari finali, con le seguenti modalità:

1) garanzia diretta, su richiesta dei finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di finanziatori;

2) riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei garanti, anche in qualità di capofila di pool di garanti.

La riassicurazione e la controgaranzia possono essere richieste dai garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria esclusivamente nel caso in cui le garanzie concesse dai garanti siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del finanziatore, anche attraverso un congruo acconto. Qualora le garanzie concesse dai garanti non abbiano le già menzionate caratteristiche, i garanti possono richiedere solo la riassicurazione.

La garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione, ovvero dal regolamento de minimis.

La garanziacumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche e in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis.

Sono ammissibili alla garanzia i beneficiari finali che svolgono una qualsiasi attività economica, a eccezione di:

– attività finanziarie e assicurative;

– amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;

– attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico;

produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;

– organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, i beneficiari finali:

a) non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato/depositatoin un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili;

b) non devono essere definiti “imprese in difficoltà”;

c) non devono presentare come posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze”;

d) non devono presentare esposizioni nei confronti del finanziatoreclassificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti della Banca d’Italia;

e) non devono essere in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’art. 67, comma 3, della legge fallimentare;

f) non devono aver beneficiato della garanzia su altre operazioni finanziarie;

g) non devono essere incorsi in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione;

h) non devono essere destinatari di provvedimenti giudiziari che abbiano irrogato le sanzioni amministrative.

Inoltre, nel caso in cui i beneficiari finali siano start-up, gli stessi sono ammissibili alla garanzia qualora le richieste di ammissione alla garanzia siano relative ad operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di un programma di investimento e i mezzi propri dagli stessi versati siano pari ad almeno il 25% dell’importo del programma di investimento.

Sono ammissibili alla garanzia i beneficiari finali che:

a) non siano classificati come “Unrated”;

b) non presentino a proprio carico eventi pregiudizievoli riconducibili alla famiglia del fallimento o similari;

c) non siano caratterizzati da un livello di rischiosità, in termini di probabilità di inadempimento, superiore a quello fissato dal decreto del MISE.

In deroga, a quanto sopra:

a) le start-up sono ammissibili alla garanzia solo previa valutazione del merito di credito da parte del gestore del fondo e/o con riferimento alle richieste di riassicurazione e/o controgaranzia presentate da un garante autorizzato, senza valutazione del merito di credito da parte del gestore del fondo;

b) sono ammissibili alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del gestore del fondo se:

– le start-up innovative e gli incubatori certificati sull’operazione finanziaria non abbiano acquisito alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria o il richiedente abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il rappresentante legale ne attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese;

– i beneficiari finali in favore dei quali è richiesta la garanzia per le seguenti tipologie: operazioni di microcredito, operazioni finanziarie di importo ridotto, operazioni finanziarie a rischio tripartito, operazioni Resto al Sud.

Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, le operazioni finanziarie:

a) devono essere direttamente finalizzate all’attività d’impresa;

b) non devono essere finalizzate all’estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al beneficiario finale dallo stesso finanziatore o da altri finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo;

c) devono avere una durata o una scadenza stabilita e certa;

d) non devono essere a favore di attività connesse all’esportazione;

e) non devono essere deliberate dal finanziatore da più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia;

f) nel caso in cui sia richiesta l’ammissione alla garanzia diretta, non devono essere già deliberate dai finanziatori, salvo che la delibera dell’operazione finanziaria stessa sia condizionata, nella propria esecutività, all’acquisizione della garanzia;

g) nel caso in cui sia richiesta l’ammissione alla riassicurazione e/o controgaranzia, non devono essere assistite dalla garanzia del garanterilasciata da più di due mesi dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia.

Resta fermo che:

– la misura della riassicurazione non può essere superioreall’80% dell’importo garantito dal garante sull’operazione finanziaria garantita;
– la garanzia rilasciata dal garante in favore del finanziatore, ai fini dell’accesso al Fondo, non può essere superiore all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria garantita.

L’importo massimo garantito per il beneficiario finale è pari ad 2.500.000 euro, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate.

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